IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con decreti
ministeriali  14  febbraio 1996,  3  luglio  1996  e 31  luglio  1996
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Visto il  decreto, rettorale  del 14  febbraio 1990  riguardante la
istituzione  della  scuola  di   specializzazione  in  scienze  delle
autonomie costituzionali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visti i  pareri del  Consiglio universitario nazionale  espressi in
data 23 ottobre 1997 e 24 ottobre 1997;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di apportare la modifica di
statuto  in  deroga al  termine  triennale  di cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto  rettorale n.  7772 del 22  ottobre 1996,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 183 alla  Gazzetta Ufficiale n. 255  del 30
ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art .1.
  Nel  Titolo XX  -  Facolta' di  Medicina e  chirurgia  - Scuole  di
specializzazione, nell'art. 210, contenente  l'elenco delle scuole di
specializzazione  annesse alla  facolta' di  medicina e  chirurgia e'
inserita la scuola di specializzazione in radioterapia.